Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici›Titolo I›Capo I
Art. 44
In vigore dal 23 gen 1934
È in facoltà del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore, di sostituire in ogni tempo, in tutto od in parte, alla quantità di acqua o di energia idraulica utilizzata una corrispondente quantità di acqua o di energia idraulica od elettrica, ugualmente utilizzabile, senza aggrado o pregiudizio dell'utente, restando ferma ogni altra condizione dell'utenza in quanto compatibile colla modificazione apportata.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-44