Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici›Titolo I›Capo I
Art. 41
In vigore dal 23 gen 1934
Il Ministro dei lavori pubblici ha facoltà di ingiungere agli utenti di acque pubbliche quegli adattamenti o modifiche di adattamenti di bacini idrici ed impianti idroelettrici, che siano riconosciuti necessari dall'Autorità militare.
Tutte le spese per i predetti adattamenti da apportare nei bacini idrici e negli impianti già esistenti o di nuova costruzione sono a carico dei rispettivi concessionari.
Ove però la esecuzione delle opere occorrenti o le conseguenti variate condizioni di esercizio degli impianti determinassero oneri non compatibili con la economia degli stessi, potrà il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore e di concerto col Ministro delle finanze, accordare un contributo che in nessun caso sarà superiore ai due terzi della spesa richiesta dagli oneri suddetti.
Nel caso di divergenza tra l'Amministrazione dei lavori pubblici e quella militare, la determinazione e deferita alla Commissione Suprema di difesa.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-41