Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici›Titolo I›Capo I
Art. 36
In vigore dal 15 feb 1962
Per le concessioni di derivazioni d'acqua a uso promiscuo di irrigazione e di bonificazione, il canone è ridotto alla metà di quello stabilito per la irrigazione senza obbligo di restituzione delle colature o residui di acqua, ed al quinto per quelle aventi per unico scopo la bonificazione per colmata.
Alle concessioni di derivazione ad uso promiscuo di irrigazione e di forza motrice si applica il canone più elevato. Se l'uso promiscuo riguarda una parte dell'acqua derivata, il canone più elevato si applica a questa parte soltanto e all'altra il canone normale.
Per le concessioni a scopo di irrigazione delle acque jemali, il cui uso è limitato dall'equinozio di autunno a quello di primavera, il canone è ridotto alla metà.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 24 ha disposto (con l'art. 2, commi 1, 2 e 3) che "Con decorrenza dal 1° gennaio 1947 sono decuplicati i canoni relativi alle concessioni di derivazioni di acque pubbliche ad uso potabile e di irrigazione, stabiliti negli articoli 35 e 36 del testo unico di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. La misura unitaria dei canoni per derivazioni di acque pubbliche ad uso di forza motrice e' elevata a L. 164 annue per chilowat. In nessun caso i canoni possono essere inferiori ad annue L. 120 per le utilizzazioni ad uso potabile e di irrigazione o ad annue L. 164 per le utilizzazioni ad uso di forza motrice".
- La L. 21 gennaio 1949, n. 8, nel modificare l'art. 2, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 24, ha conseguentemente disposto: - (con l'art. 1, comma 1) che "L'ammontare dei canoni, dei proventi demaniali e dei sovracanoni risultante dall'applicazione dell'art. 1, comma primo, e degli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 24, e' quadruplicato". - (con l'art. 8, comma 1) che la suindicata modifica ha effetto dal 1 gennaio del 1949.
- La L. 21 dicembre 1961, n. 1501, nel modificare l'art. 1, comma 1 della L. 21 gennaio 1949, n. 8, che a sua volta modifica l'art. 2, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 24, ha conseguentemente disposto: -(con l'art. 1, comma 1) che "L'ammontare dei canoni, dei proventi demaniali e dei sovracanoni, quale risulta dai commi primo e terzo dell'articolo 1 della legge 21 gennaio 1949, n. 8, e' duplicato". -(con l'art. 6, comma 1) che la presente modifica ha efficacia dal 1° febbraio 1962.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-36