Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici›Titolo I›Capo I
Art. 37
In vigore dal 23 gen 1934
Il pagamento del canone decorre improrogabilmente dalla data del decreto di concessione o da quella di autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori, se anteriore.
Tuttavia per le grandi derivazioni tale pagamento decorre improrogabilmente dalla scadenza del termine originariamente assegnato per l'ultimazione dei lavori. Qualora l'utilizzazione dell'acqua avvenga prima della scadenza di detto termine, il canone decorre da quando l'acqua è utilizzata.
Ai Comuni ed alle istituzioni pubbliche di beneficenza nonché ai consorzi di bonifica si accorderà, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, la esenzione dal canone per la concessione dell'acqua potabile che venga distribuita gratuitamente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-37