Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettriciTitolo ICapo I

Art. 40

In vigore dal 23 gen 1934
Il disciplinare della concessione determina la quantità, il modo. le condizioni della raccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso, restituzione integrale o ridotta e scolo dell'acqua, le garanzie richieste nell'interesse dell'agricoltura, dell'industria, dell'igiene pubblica e stabilisce l'annuo canone da corrispondersi allo Stato. Vi sono prefissi i termini entro i quali dovranno essere effettuate le espropriazioni e quelli per l'inizio e l'ultimazione dei lavori e per l'utilizzazione dell'acqua. Su esplicito parere del Consiglio Superiore, possono includersi nel disciplinare norme relative alle tariffe di vendita dell'acqua derivata o dell'energia con essa prodotta. Il Consiglio Superiore dei lavori pubblici si pronuncia sulle modalità atte a garantire l'osservanza delle richieste dell'Autorità militare nei riguardi della difesa territoriale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-40

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