Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettriciTitolo ICapo I

Art. 31

In vigore dal 23 gen 1934
Alla scadenza degli usi irrigui a qualsiasi titolo esercitati, può essere negato il rinnovo della concessione d'acqua a chi non abbia la proprietà dei terreni da irrigare, qualora la derivazione sia chiesta in concessione dai proprietari stessi o dal consorzio dei proprietari dei terreni da irrigare. Per l'uso delle opere che ai sensi dei precedenti passano senza compenso allo Stato, il nuovo concessionario deve uno speciale corrispettivo che sarà fissato nel disciplinare di concessione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-31

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