Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici›Titolo I›Capo I
Art. 26
In vigore dal 12 dic 1962
Nell'ultimo quinquennio di durata delle utenze di grandi derivazioni per forza motrice. Il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore e di concerto col Ministro delle finanze, può ordinare, sotto comminatoria della esecuzione di ufficio a termini dell' della presente legge, la esecuzione di quanto è necessario per la piena efficienza e per il normale sviluppo degli impianti, stabilendo l'onere eccedente l'ordinaria manutenzione che debba essere sostenuto dallo Stato in quanto non a ammortizzabile nell'ultimo quinquennio.
Avverso il provvedimento col quale il Ministro stabilisce la misura di tale onere, il concessionario può ricorrere al Tribunale Superiore delle acque costituito ai sensi dell', il quale decide in merito.
COMMA ABROGATO DALLA L. 6 DICEMBRE 1962, N. 1643.
COMMA ABROGATO DALLA L. 6 DICEMBRE 1962, N. 1643.
Per quanto riguarda le concessioni accordate all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato per trazione elettrica, illuminazione ed altri usi inerenti al servizio ferroviario, l'esercizio dei relativi impianti sarà lasciato all'Amministrazione stessa.
Nell'ultimo decennio della concessione il concessionario deve comunicare al Ministro dei lavori pubblici gli schemi di contratti per forniture di energia elettrica, i quali non saranno eseguibili senza la sua approvazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-26