Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici›Titolo I›Capo I
Art. 23
In vigore dal 12 dic 1962
Le concessioni di grandi derivazioni accordate in base al decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, per le quali sia stata stabilita la durata massima prevista all' di esso, restano di diritto prorogate sino al termine della durata massima stabilita all' della presente legge.
Per le piccole derivazioni concesse in base al predetto decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, resta immutato il termine fissato nel decreto di concessione.
Note all'articolo
- La L. 6 dicembre 1962, n. 1643 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, numero 9) che le concessioni di derivazioni per forza motrice trasferite all'Ente nazionale e quelle accordategli dopo la sua costituzione a norma del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, non hanno scadenza e quindi non si applicano ad esse i termini di durata previsti dal presente articolo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-23