Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici›Titolo I›Capo I
Art. 19
In vigore dal 23 gen 1934
La concessione si intende fatta entro i limiti di disponibilità dell'acqua.
Il concessionario non può mai invocare la concessione come titolo per chiedere indennizzo dallo Stato ed è esclusivamente responsabile di qualsiasi lesione che in conseguenza di essa possa essere arrecata ai diritti dei terzi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-19