Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici›Titolo I›Capo I
Art. 20
In vigore dal 23 gen 1934
Le utenze non possono essere cedute, nè in tutto nè in parte, senza il nulla osta del Ministero dei lavori pubblici sentito il Ministero delle finanze e il cessionario non sarà riconosciuto come titolare dell'utenza, se non quando abbia prodotto l'atto traslativo.
La richiesta di nulla osta deve essere accompagnata dalla illustrazione dei motivi che determinano la cessione e dalla indicazione delle condizioni e patti in base ai quali si deve effettuare.
Le utenze d'acqua ad uso irriguo, di cui siano titolari proprietari dei terreni da irrigare, in caso di trapasso del fondo, si trasferiscono al nuovo proprietario, limitatamente alla competenza del fondo stesso, non ostante qualunque patto in contrario.
Le utenze passano da un titolare all'altro con l'onere dei canoni rimasti eventualmente insoluti.
Le società commerciali utenti di derivazioni debbono comunicare al Ministero dei lavori pubblici, entro trenta giorni dall'omologazione, ogni trasformazione o modifica della loro costituzione, a norma dell' del Codice di commercio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-20