Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici›Titolo I›Capo I
Art. 16
In vigore dal 23 gen 1934
Alle acque derivate nei canali patrimoniali dello Stato e alle relative utilizzazioni si applicano le norme speciali che le riguardano.
Le norme riguardanti i canali patrimoniali dello Stato saranno osservate, in quanto applicabili ed in quanto compatibili con le disposizioni contenute nella presente legge, anche per le opere e gli impianti che comunque passino in proprietà dello Stato ai sensi di questa legge.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-16