Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici›Titolo I›Capo I
Art. 21
In vigore dal 1 mag 2022
Tutte le concessioni di derivazione sono temporanee. La durata delle concessioni, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma, non può eccedere i trenta anni ovvero i quaranta per uso irriguo e per la piscicoltura, ad eccezione di quelle di grande derivazione idroelettrica, per le quali resta ferma la disciplina di cui all', commi 6, 7 e 8 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
Le concessioni di grandi derivazioni ad uso industriale sono stipulate per una durata non superiore ad anni quindici e possono essere condizionate alla attuazione di risparmio idrico mediante il riciclo o il riuso dell'acqua, nei termini quantitativi e temporali che dovranno essere stabiliti in sede di concessione, tenuto conto delle migliori tecnologie applicabili al caso specifico.
Il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore, tenuto conto dello scopo prevalente, determina la specie e la durata di ciascuna concessione.
Le concessioni di derivazioni per uso irriguo devono tener conto delle tipologie delle colture in funzione della disponibilità della risorsa idrica, della quantità minima necessarià alla coltura stessa, prevedendo se necessario specifiche modalità di irrigazione e privilegiando la digitalizzazione per migliorare il controllo remoto e l'individuazione dell'estrazione illegale di acqua; le stesse sono assentite o rinnovate solo qualora non risulti possibile soddisfare la domanda d'acqua attraverso le strutture consortili già operanti sul territorio.
Giusta il disposto dell' del testo unico sulle ferrovie concesse alla industria privata, approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447, le derivazioni posteriori alla legge 12 luglio 1908, n. 444, accordate ad un concessionario di ferrovia pubblica per la applicazione della trazione elettrica, conservano la durata della concessione della ferrovia e ne costituiscono parte integrante.
La stessa disposizione è applicabile alle tranvie a trazione meccanica in virtù dell'art. 273 del citato testo unico ed alle derivazioni concesse per trazione elettrica di funicolari, funivie, filovie ed ascensori in servizio pubblico.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 ha disposto (con l'art. 23, comma 8) che la presente modifica si applica anche alle concessioni di derivazione gia' concesse. Ove le stesse, per effetto del medesimo comma 7 risultino scadute, possono continuare ad essere esercitate sino alla data di scadenza originaria, purche' venga presentata domanda di rinnovo entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fatta salva l'applicazione di quanto previsto all'articolo 22.
- Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258 nel modificare l'art. 23, comma 8 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 ha conseguentemente disposto (con l'art. 7, comma 1, lettera f)) che la presente modifica si applica anche alle concessioni di derivazione gia' rilasciate. Qualora la scadenza di queste ultime, per effetto dello stesso comma 7, risulti anticipata rispetto a quella originariamente fissata nel provvedimento di concessione, le relative derivazioni possono continuare ad essere esercitate sino alla data di scadenza originaria, purche' venga presentata domanda entro il 31 dicembre 2000, fatta salva l'applicazione di quanto previsto all'articolo 22, e sempre che alla prosecuzione della derivazione non osti uno specifico motivo di interesse pubblico. Le piccole derivazioni ad uso idroelettrico di pertinenza dell'ENEL, per le quali risulti decorso il termine di trenta anni fissato dal comma 7, sono prorogate per ulteriori trenta anni a far data dall'entrata in vigore del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, previa presentazione della relativa domanda entro il 31 dicembre 2000. Le regioni, anche su richiesta o parere dell'ente gestore qualora la concessione ricada in area protetta, ove si verifichino la mancanza dei presupposti di cui al comma 1 procedono, senza indennizzo, alla modifica delle condizioni fissate dal relativo disciplinare ai fini di rendere compatibile il prelievo, ovvero alla revoca.
- Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha disposto (con l'art. 96, comma 9 che "Dopo il terzo comma dell'articolo 21 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e' inserito il seguente: "Le concessioni di derivazioni per uso irriguo devono tener conto delle tipologie delle colture in funzione della disponibilita' della risorsa idrica, della quantita' minima necessaria alla coltura stessa, prevedendo se necessario specifiche modalita' di irrigazione; le stesse sono assentite o rinnovate solo qualora non risulti possibile soddisfare la domanda d'acqua attraverso le strutture consortili gia' operanti sul territorio"".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-21