Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettriciTitolo ICapo I

Art. 18

In vigore dal 23 gen 1934
I ricorsi aventi per oggetto diritti o interessi, che si pretendono lesi dall'avvenuta concessione, devono essere proposti, secondo le rispettive competenze, ai Tribunali delle acque territoriali o al Tribunale Superiore delle acque pubbliche e notificati entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di concessione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, al concessionario ed al Ministro dei lavori pubblici.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-18

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