Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici›Titolo I›Capo I
Art. 22
In vigore dal 12 dic 1962
La durata delle concessioni temporanee accordate o rinnovate in base alla legge 10 agosto 1884, n. 2644, ove gli interessati lo richiedano almeno due anni prima della scadenza, ed ove non ostino motivi di decadenza o di pubblico interesse, sarà sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, prorogata fino al 31 gennaio 1977, ove si tratti di grande derivazione per forza motrice, e fino al 31 gennaio 1987, ove si tratti di grande derivazione per ogni altro uso. Alle concessioni prorogate sono applicabili tutte le disposizioni della presente legge.
Note all'articolo
- La L. 6 dicembre 1962, n. 1643 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, numero 9) che le concessioni di derivazioni per forza motrice trasferite all'Ente nazionale e quelle accordategli dopo la sua costituzione a norma del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, non hanno scadenza e quindi non si applicano ad esse i termini di durata previsti dal presente articolo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-22