Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici›Titolo I›Capo I
Art. 27
In vigore dal 23 gen 1934
Con le norme stabilite dal decreto Reale 30 dicembre 1923, n. 3267, relativo al riordinamento e alla riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani e dal decreto Reale 13 febbraio 1933, n. 215, concernente la bonifica integrale, potrà essere affidata ai concessionari della costruzione di serbatoi e laghi artificiali la esecuzione delle opere di rimboschimento, di correzione dei tronchi montani dei corsi d'acqua e altre previste nel Titolo II del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e all', lettera a) del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-27