Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettriciTitolo ICapo I

Art. 2

In vigore dal 23 gen 1934
Possono derivare e utilizzare acqua pubblica: a) coloro che posseggono un titolo legittimo; b) coloro i quali, per tutto il trentennio anteriore alla pubblicazione della legge 10 agosto 1884, n. 2614, hanno derivato e utilizzato acqua pubblica, limitatamente al quantitativo di acqua e di forza motrice effettivamente utilizzata durante il trentennio; c) coloro che ne ottengono regolare concessione, a norma della presente legge. Nei territori annessi al Regno in dipendenza delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, conservano il diritto di derivare e utilizzare acqua pubblica coloro che lo abbiano acquistato in uno dei modi ammessi dalle leggi ivi vigenti prima dell'entrata in vigore della legislazione italiana sulle opere pubbliche.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-2

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