Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici›Titolo I›Capo I
Art. 4
In vigore dal 27 feb 2007
Per le acque pubbliche le quali, non comprese in precedenti elenchi, siano incluse in elenchi suppletivi, gli utenti che non siano in grado di chiedere il riconoscimento del diritto all'uso dell'acqua ai termini dell', hanno diritto alla concessione limitatamente al quantitativo di acqua e di forza motrice effettivamente utilizzata, con esclusione di qualunque concorrente, salvo quanto è disposto dall'.
La domanda deve essere presentata entro i termini stabiliti dall' per i riconoscimenti e sarà istruita con la procedura delle concessioni.
Note all'articolo
- La L. 5 gennaio 1994, n. 36 ha disposto (con l'art. 34, comma 1) che "Il termine entro il quale far valere, a pena di decadenza, ai sensi degli articoli 3 e 4 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il diritto al riconoscimento o alla concessione di acque che hanno assunto natura pubblica a norma dell'articolo 1, comma 1, della presente legge, e' fissato in tre anni dalla data di entrata in vigore della legge stessa".
- Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha disposto (con l'art. 96, comma 7) che "I termini entro i quali far valere, a pena di decadenza, ai sensi degli articoli 3 e 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il diritto al riconoscimento o alla concessione di acque che hanno assunto natura pubblica a norma dell'articolo 1, comma 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonche' per la presentazione delle denunce dei pozzi a norma dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, sono prorogati al 30 giugno 2006".
- Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17 ha disposto (con l'art. 96, comma 7) che " I termini entro i quali far valere, a pena di decadenza, ai sensi degli articoli 3 e 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il diritto al riconoscimento o alla concessione di acque che hanno assunto natura pubblica a norma dell'articolo 1, comma 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonche' per la presentazione delle denunce dei pozzi a norma dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, sono prorogati al 31 dicembre 2007".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-4