Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettriciTitolo ICapo I

Art. 30

In vigore dal 12 nov 1968
Le concessioni di piccole derivazioni, al loro termine, sono rinnovate in conformità dell' e, in mancanza di rinnovazione, lo Stato ha il diritto o di ritenere senza compenso le opere costruite nell'alveo, sulle sponde e sulle arginature del corso d'acqua, o di obbligare il concessionario a rimuoverle e ad eseguire a proprie spese i lavori necessari per il ripristino dell'alveo, delle sponde e delle arginature nelle condizioni richieste dal pubblico interesse.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 11 marzo 1968, n. 1090 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "Il rinnovo delle utenze di acqua e la concessione di varianti previsti rispettivamente dagli articoli 28 e 30 e dall'art 49 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, possono essere negati oltre per i motivi indicati nei suddetti articoli, anche quando risultino incompatibili con le utilizzazioni delle acque oggetto del vincolo per l'attuazione del piano degli acquedotti, salvo rinnovo o concessione di varianti in via temporanea ai sensi del precedente articolo".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-30

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo