Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettriciTitolo ICapo I

Art. 12

In vigore dal 23 gen 1934
Per conseguire la più razionale utilizzazione del corso d'acqua o per rendere tra loro compatibili alcune delle domande concorrenti, o per assicurare, nell'utilizzazione per forza motrice, la restituzione dell'acqua a quota utile per l'irrigazione, il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore, può invitare i richiedenti a modificare i rispettivi progetti. Occorrendo opere in comune, il Ministro, sentito il Consiglio Superiore, può imporre ai concessionari l'obbligo di consorziarsi per quanto si riferisce a dette opere, salvo quanto è stabilito al capo II. Le domande modificate a termine del primo comma sono sottoposte, ove occorra, a breve istruttoria, limitata alle varianti introdotte. Non possono però, fino alla decisione definitiva, accettarsi per nessun motivo altre domande incompatibili con quelle in esame. Fra più concorrenti, le cui domande tendano a soddisfare notevoli interessi pubblici, si può in ogni caso, sentito il Consiglio Superiore, far luogo alla concessione a chi richiede la migliore e più vasta derivazione, con l'obbligo di fornire agli altri richiedenti, con le modalità indicate dal Consiglio stesso, acqua o energia elettrica al prezzo di costo, tenuto conto delle caratteristiche della fornitura occorrente, limitatamente alle quantità indispensabili per gli usi di essi richiedenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-12

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