Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici›Titolo I›Capo I
Art. 11
In vigore dal 15 feb 1962
Per la domanda prescelta l'Ufficio del Genio Civile redige il disciplinare e invita il richiedente a firmarlo.
Il richiedente deve depositare presso la Cassa dei depositi e prestiti una cauzione non inferiore alla metà di un'annata, del canone demaniale e in ogni caso non minore di lire cento. La cauzione può essere incamerata nei casi di rinunzia e di dichiarazione di decadenza.
Note all'articolo
- La L. 21 gennaio 1949, n. 8 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "La cauzione di cui al secondo comma dello stesso art. 11 non puo' essere inferiore a lire duemila". Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 1) che la suindicata modifica ha effetto dal 1 gennaio 1949.
- La L. 21 dicembre 1961, n. 1501 ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che la cauzione di cui al secondo comma del presente articolo non puo' essere inferiore a lire 20.000. Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 1) che la presente modifica ha efficacia dal 1° febbraio 1962.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-11