Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici›Titolo II
Art. 96
In vigore dal 23 gen 1934
Qualora l'ufficio del Genio Civile riconosca inammissibile una domanda perché inattuabile o contraria al buon regime delle acque o ad altri interessi generali ne riferisce, prima di disporre l'istruttoria, al Ministro dei lavori pubblici, che può senz'altro respingerla.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-96