Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici›Titolo II
Art. 99
In vigore dal 23 gen 1934
Quando la ricerca e l'estrazione delle acque sotterranee siano dirette alla soddisfazione di pubblici generali interessi, le opere e gli impianti relativi possono essere dichiarati di pubblica utilità, con decreto Reale da emanarsi su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-99