Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici›Titolo II
Art. 100
In vigore dal 23 gen 1934
L'autorizzazione a fare assaggi e ricerche di acque sotterranee non può essere data per un tempo superiore ad un anno e può essere prorogata una o più volte per ulteriori periodi di sei mesi, previa constatazione dei lavori eseguiti. Essa non può essere comunque ceduta senza previo nulla osta dell'autorità che l'ha accordata.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-100