Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettriciTitolo II

Art. 103

In vigore dal 10 ago 1999
Quando in seguito a ricerche siano state scoperte acque sotterranee, anche in comprensori non soggetti a tutela, deve essere avvisato l'ufficio del Genio Civile, il quale provvede ad accertare la quantità di acqua scoperta. PERIODO ABROGATO DAL D.P.R. 18 FEBBRAIO 1999, N. 238.... lo scopritore avrà titolo di preferenza alla concessione, per l'utilizzazione indicata nel piano di massima allegato alla domanda di autorizzazione ai sensi dell'. Qualora lo scopritore non ottenga la concessione, ha diritto al rimborso, da parte del concessionario, delle spese sostenute, ad un adeguato compenso dell'opera da lui prestata e ad un premio che sarà determinato nell'atto di concessione in base alla importanza della scoperta. In ogni caso è riservata al proprietario del fondo una congrua quantità di acqua, a prezzo di costo, per i bisogni del fondo stesso.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-103

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