Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici›Titolo II
Art. 93
In vigore dal 23 gen 1934
Il proprietario di un fondo, anche nelle zone soggette a tutela della pubblica amministrazione a norma degli articoli seguenti ha facoltà, per gli usi domestici, di estrarre ed utilizzare liberamente, anche con mezzi meccanici, le acque sotterranee del suo fondo, purchè osservi le distanze e le cautele prescritte dalla legge.
Sono compresi negli usi domestici l'innaffiamento di giardini ed orti inservienti direttamente al proprietario ed alla sua famiglia e l'abbeveraggio del bestiame.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-93