Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici›Capo III
Art. 88
In vigore dal 23 gen 1934
Qualora non vi siano iniziative private meritevoli di accoglimento, il Ministero dei lavori pubblici può provvedere direttamente alla costruzione di serbatoi e laghi, stipulando ove occorra convenzioni speciali per la costruzione ed esercizio degli impianti idroelettrici distintamente da quelli per l'irrigazione e l'uso potabile.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-88