Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici›Capo III
Art. 84
In vigore dal 23 gen 1934
Quando per la costruzione del serbatoio o lago o di qualsiasi opera di raccolta è aumentata la portata minima del corso d'acqua e dei pozzi o fontanili esistenti nella zona od è accresciuta la superficie dei terreni privati a valle, coloro che in qualunque modo ne traggano beneficio sono tenuti a corrispondere a favore del concessionario delle opere suindicate un contributo di miglioria, pagabile in rate annuali, da stabilirsi in via definitiva dal Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore.
Nel caso d'accrescimento dei terreni, i proprietari avranno la facoltà di abbandonare detti accrescimenti al concessionario.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-84