Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettriciCapo III

Art. 80

In vigore dal 23 gen 1934
Il contributo può essere vincolato a garanzia di operazioni finanziarie per la provvista di capitali occorrenti alla costruzione delle opere. A tale scopo, il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Ministro delle finanze, ha facoltà di rilasciare certificati di credito scontabili fino alla concorrenza degli otto decimi del contributo medesimo. In caso di decadenza della concessione per mancato compimento dell'opera, il contributo resta vincolato per la parte necessaria all'ammortamento del mutuo effettivamente somministrato dall'istituto finanziatore. Qualora lo Stato si valga della facoltà di acquisto degli impianti, a termini del secondo comma dell', l'ammontare del contributo vincolato è portato a compensazione del debito dello Stato verso il concessionario.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-80

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