Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici›Capo III
Art. 78
In vigore dal 23 gen 1934
Il contributo è liquidato per intero in seguito al collaudo dell'opera. Gli interessati possono però ottenere che si proceda, alla scadenza di termini periodici, alla liquidazione di otto decimi del contributo corrispondente all'importo dei lavori quale risulta dallo stato di avanzamento accertato dal Genio Civile.
I restanti due decimi sono liquidati in sede di collaudo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-78