Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettriciCapo III

Art. 75

In vigore dal 23 gen 1934
Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello delle finanze, può concedere un contributo nella spesa di costruzione di serbatoi o laghi artificiali sino al trenta per cento dell'importo dei lavori risultanti dal progetto esecutivo approvato dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici, annientato il detto importo di una percentuale non superiore al dieci per cento per quota di contributo nelle spese di studi o compilazione di progetti, spese generali e di amministrazione. Nel fissare la misura del contributo si tiene conto dell'importanza dell'opera per l'interesse pubblico e degli oneri che l'aggravano, avuto riguardo sia alle spese di impianto sia a quelle di esercizio. Qualora il costo effettivo dell'opera risulti inferiore a quello come sopra previsto, il contributo è liquidato in base alla somma realmente spesa per i lavori, coll'aggiunta dell'anzidetta percentuale prefissa per spese generali, di amministrazione e di progetto, e col premio in misura del venti per cento sulla minore spesa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-75

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