Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici›Capo III
Art. 74
In vigore dal 23 gen 1934
Sono esentati dal diritto proporzionale di registro e soggetti al solo diritto fisso di dieci lire:
1) l'atto di concessione per la costruzione del serbatoio o lago e per l'utilizzazione delle acque in esso accumulate, nonché l'atto di concessione dei contributi governativi di cui agli articoli seguenti;
2) l'atto col quale il concessionario ceda agli altri la concessione;
3) l'atto col quale il concessionario stipuli un mutuo per eseguire le opere concessegli;
4) gli atti relativi all'acquisto ed all'espropriazione di terreni ed altri stabili necessari per la costruzione del serbatoio o lago.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-74