Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettriciCapo III

Art. 73

In vigore dal 12 dic 1947
A chi ottenga la concessione di costruire serbatoi o laghi artificiali o altre opere regolanti il deflusso delle acque pubbliche possono essere accordati, con lo stesso atto di concessione o con atto successivo: 1) l'esonero parziale o totale del canone per la derivazione, salva però sempre la quota devoluta agli enti locali; 2) la facoltà di sottoporre a contributo i fondi irrigabili; 3) contributi governativi con facoltà di vincolarli a garanzia delle operazioni finanziarie per la costruzione delle opere.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-73

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