Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici›Capo III
Art. 73
In vigore dal 12 dic 1947
A chi ottenga la concessione di costruire serbatoi o laghi artificiali o altre opere regolanti il deflusso delle acque pubbliche possono essere accordati, con lo stesso atto di concessione o con atto successivo:
1) l'esonero parziale o totale del canone per la derivazione, salva però sempre la quota devoluta agli enti locali;
2) la facoltà di sottoporre a contributo i fondi irrigabili;
3) contributi governativi con facoltà di vincolarli a garanzia delle operazioni finanziarie per la costruzione delle opere.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-73