Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettriciCapo III

Art. 79

In vigore dal 23 gen 1934
Il contributo è pagato in unica soluzione o in annualità comprensive di capitale ed interesse ad un tasso la cui misura non potrà superare quella vigente all'atto della liquidazione delle annualità stesse, ai sensi dell' del R. decreto-legge 22 ottobre 1932, n. 1378. Lo Stato ha sempre facoltà di riscattare in tutto o in parte le annualità, pagando il capitale corrispondente, depurato degli interessi non maturati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-79

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo