Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici›Capo III
Art. 79
In vigore dal 23 gen 1934
Il contributo è pagato in unica soluzione o in annualità comprensive di capitale ed interesse ad un tasso la cui misura non potrà superare quella vigente all'atto della liquidazione delle annualità stesse, ai sensi dell' del R. decreto-legge 22 ottobre 1932, n. 1378.
Lo Stato ha sempre facoltà di riscattare in tutto o in parte le annualità, pagando il capitale corrispondente, depurato degli interessi non maturati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-79