Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici›Capo III
Art. 81
In vigore dal 23 gen 1934
Il Ministro dei lavori pubblici, sentito quello delle finanze, può autorizzare i concessionari ai quali sia accordato il contributo governativo ad emettere obbligazioni garantite con il contributo.
Le obbligazioni così emesse, e sempre che provvedano esclusivamente al finanziamento della costruzione delle opere sovvenzionate, sono soggette alla tassa di negoziazione stabilita nella tariffa A allegata alla legge 30 dicembre 1923, n. 3280.
Per i serbatoi ad uso agricolo può essere fatta, a mezzo di istituti di credito da designarsi dai Ministri dei lavori pubblici e delle finanze, la emissione di obbligazioni o di cartelle garantite sulle contribuzioni delle proprietà fondiarie, sia consorziate, sia obbligate a contribuire, sia comunque aderenti all'intrapresa. Le dette obbligazioni o cartelle sono soggette alla tassa di negoziazione indicata nel precedente comma.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-81