Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici›Capo III
Art. 85
In vigore dal 23 gen 1934
Quando nella zona, nella quale si costruiscano laghi artificiali o si attuino nuove derivazioni, esistano pozzi o fontanili, il concessionario ha diritto di far accertare a sue spese lo stato dei pozzi o fontanili, prima e dopo l'esecuzione delle opere, allo scopo di evitare che siano gratuitamente impinguati per effetto dei nuovi invasi o delle nuove derivazioni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-85