Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici›Capo III
Art. 87
In vigore dal 23 gen 1934
Nell'esame delle istanze e dei progetti di derivazione l'Amministrazione prescriverà che siano introdotte nei progetti stessi quelle modifiche o maggiori opere e siano adottate quelle norme di esercizio che occorrano per non peggiorare il regime del corso d'acqua.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-87