Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici›Capo III
Art. 89
In vigore dal 23 gen 1934
Nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici è inscritta la spesa in distinti capitoli per le sovvenzioni previste dal presente capo e per le eventuali costruzioni di cui all'articolo precedente.
Le somme annue da stanziare sono determinate con la legge di approvazione del bilancio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-89