Art. 88
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettriciCapo III

Art. 88

165 / 237
In vigore dal 23 gen 1934
Qualora non vi siano iniziative private meritevoli di accoglimento, il Ministero dei lavori pubblici può provvedere direttamente alla costruzione di serbatoi e laghi, stipulando ove occorra convenzioni speciali per la costruzione ed esercizio degli impianti idroelettrici distintamente da quelli per l'irrigazione e l'uso potabile.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-88