Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici›Titolo I›Capo I
Art. 46
In vigore dal 23 gen 1934
L'obbligo imposto al nuovo concessionario dall'articolo precedente di fornire ad utenti preesistenti una corrispondente quantità di acqua o di energia avrà la seguente durata:
a) fino al 31 gennaio 1977, se l'utenza preesistente consisteva in una grande derivazione per forza motrice, concessa in base alle leggi 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, 10 agosto 1881, n. 2644, e fino al 19 maggio 1983 per le grandi derivazioni per forza motrice legittimamente esistenti nei territori annessi al Regno, all'entrata in vigore della legislazione italiana sulle opere pubbliche;
b) fino alla scadenza delle rispettive concessioni se la preesistente utenza consisteva in una grande derivazione per forza motrice assentita in base al decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, o al decreto Reale 9 ottobre 1919, n. 2161, o alla presente legge;
c) per trenta anni dall'inizio della nuova concessione se la utenza preesistente consisteva in una piccola derivazione per forza motrice, salvo il disposto del precedente , comma secondo;
d) fino a che duri la nuova concessione, anche per effetto di proroghe o rinnovazioni concesse ai sensi degli della presente legge, se l'utenza preesistente consisteva in
una derivazione per qualsiasi uso diverso dalla forza motrice.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-46