Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici›Capo II
Art. 60
In vigore dal 23 gen 1934
I proponenti la costituzione di un consorzio obbligatorio debbono allegare alla relativa istanza:
a) il piano tecnico indicante i limiti del bacino idrografico e le opere da costruire o da esercitarvi;
b) l'elenco delle utenze da consorziare;
c) il progetto del reparto provvisorio delle spese;
d) il piano finanziario per l'ammortamento della spesa a carico del consorzio;
e) lo schema di statuto del consorzio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-60