Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettriciCapo II

Art. 60

In vigore dal 23 gen 1934
I proponenti la costituzione di un consorzio obbligatorio debbono allegare alla relativa istanza: a) il piano tecnico indicante i limiti del bacino idrografico e le opere da costruire o da esercitarvi; b) l'elenco delle utenze da consorziare; c) il progetto del reparto provvisorio delle spese; d) il piano finanziario per l'ammortamento della spesa a carico del consorzio; e) lo schema di statuto del consorzio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-60

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