Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettriciCapo II

Art. 65

In vigore dal 23 gen 1934
Lo statuto determina, tra l'altro, le norme per la validità delle adunanze dell'assemblea generale degli utenti e per la costituzione e rinnovazione degli organi del consorzio, stabilendone la competenza. Nel consiglio d'amministrazione possono essere chiamati a far parte i rappresentanti dello Stato, delle Provincie interessate, delle Confederazioni degli enti sindacali ed eventualmente dell'Associazione nazionale dei consorzi di bonifica e d'irrigazione, per i consorzi cui essa è preposta. Il loro numero non può eccedere quello dei rappresentanti degli utenti. Il presidente è nominato con decreto del Ministro dei lavori pubblici. Il voto del presidente ha prevalenza qualora si verifichi parità di voti tra i componenti il consiglio di amministrazione del consorzio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-65

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo