Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici›Capo II
Art. 67
In vigore dal 23 gen 1934
La partecipazione al consorzio obbligatorio di utenti di acqua per antico uso si intende condizionata al riconoscimento dei rispettivi diritti a termini dell' della presente legge.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-67