Art. 67
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettriciCapo II

Art. 67

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In vigore dal 23 gen 1934
La partecipazione al consorzio obbligatorio di utenti di acqua per antico uso si intende condizionata al riconoscimento dei rispettivi diritti a termini dell' della presente legge.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-67