Art. 98
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettriciTitolo II

Art. 98

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In vigore dal 23 gen 1934
L'ingegnere capo dell'ufficio del Genio Civile competente per territorio può autorizzare la esecuzione di rilievi ed assaggi, compilazione di progetti e ogni altro lavoro preliminare alla ricerca di acque sotterranee, anche nelle zone non soggette a tutela. In tal caso sono applicabili gli della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sull'espropriazione per pubblica utilità e gli e seguenti della legge citata per le eventuali occupazioni temporanee dei terreni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-98