Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici›Titolo V
Art. 234
In vigore dal 23 gen 1934
Con l'entrata in vigore della presente legge rimangono abrogati:
1) il R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, che reca disposizioni sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche e sui serbatoi e laghi artificiali, stabilendo altresì le norme di giurisdizione e di procedura del contenzioso sulle acque pubbliche;
2) il R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2235, contenente le norme di procedura per il funzionamento dei Tribunali delle acque pubbliche;
3) i Regi decreti 26 dicembre 1920, n. 1818; 24 novembre 1921, n. 1736 e 17 dicembre 1922, n. 1669, concernenti proroga ai termini indicati agli del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161;
4) il R. decreto 7 aprile 1921, n. 556, che proroga il termine stabilito per delega legislativa, dall' del regolamento 11 agosto 1920, n. 1285, sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche;
5) gli del R. decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, concernente l'aumento delle entrate demaniali;
6) il R. decreto 7 febbraio 1926, n. 327, che reca disposizioni per le derivazioni di acque pubbliche nel Mezzogiorno e nelle Isole;
7) il R. decreto 14 agosto 1920, n. 1286, sul Servizio idrografico;
8) la legge 2 febbraio 1888, n. 5192, sui consorzi delle acque a scopo industriale;
9) la legge 7 giugno 1894, n. 232, sulla trasmissione a distanza delle correnti elettriche destinate al trasporto ed alla distribuzione dell'energia per uso industriale;
10) il decreto Luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 386, (prorogato con R. decreto 20 agosto 1921, n. 1223), portante provvedimenti per la costruzione e il collegamento di linee di trasmissione di energia elettrica;
11) il R. decreto 17 dicembre 1922, n. 1723, che reca una aggiunta all' della legge 7 giugno 1894, n. 232;
12) il R. decreto 16 dicembre 1926, n. 2373, concernente disposizioni relative alla autorizzazione delle linee di trasmissione dell'energia elettrica;
13) il R. decreto 21 ottobre 1926, n. 2479, che reca disposizioni concernenti l'importazione e l'esportazione di energia elettrica, e la legge 21 giugno 1928, n. 1624, che convalida, con modificazioni, il detto decreto;
14) gli a 12, 16 e 17 R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1995, che reca provvedimenti in favore della produzione e della utilizzazione dell'energia idroelettrica;
15) il R. decreto 17 settembre 1925, n. 1852, che reca provvedimenti a favore della produzione e della utilizzazione della energia idroelettrica, tranne le disposizioni contenute nell';
16) il R. decreto 15 aprile 1928, n. 854, recante disposizioni sulle sovvenzioni governative per gli impianti idroelettrici;
17) il R. decreto 21 marzo 1929, n. 591, recante sovvenzioni per impianti idroelettrici connessi ad opere di irrigazione;
18) il R. decreto 24 aprile 1921, n. 700, concernente agevolazioni per la costruzione degli impianti idroelettrici e di serbatoi o laghi artificiali;
19) le lettere f), g), h), i) dell' e le lettere a), b), c) dell' del testo unico di leggi sulle opere idrauliche approvato con R. decreto 25 luglio 1904, n. 523, nonché le lettere k) del citato e d) del citato nella parte compresa nell' della presente legge;
20) ogni altra disposizione che sia in contrasto con quelle stabilite nella presente legge.
Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per i lavori pubblici:
DI CROLLALANZA
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