Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettriciTitolo V

Art. 232

In vigore dal 23 gen 1934
È conservato il diritto alle sovvenzioni previste agli a 12 del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1995, per le linee di trasmissione di energia elettrica costruite entro il 31 dicembre 1930.
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