Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici›Titolo V
Art. 231
In vigore dal 23 gen 1934
Le facilitazioni di cui ai precedenti articoli non si estendono alle modificazioni non sostanziali di impianti esistenti, consentite in base agli del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1661, e 36 del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-231