Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici›Titolo V
Art. 233
In vigore dal 23 gen 1934
Fino a quando non siano emanate le norme per la esecuzione della presente legge continueranno ad applicarsi le norme regolamentari emanate nelle materie contemplate dalla stessa legge, in quanto compatibili con le disposizioni della legge medesima.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-233