Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettriciTitolo V

Art. 233

In vigore dal 23 gen 1934
Fino a quando non siano emanate le norme per la esecuzione della presente legge continueranno ad applicarsi le norme regolamentari emanate nelle materie contemplate dalla stessa legge, in quanto compatibili con le disposizioni della legge medesima.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-233

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo