Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici›Titolo IV›Capo I
Art. 139 bis
In vigore dal 28 feb 2004
Nelle stesse forme previste per i titolari sono nominati in pari numero componenti supplenti del Tribunale superiore, i quali sono retribuiti, per il servizio effettivamente prestato, nella misura prevista dall', primo e secondo comma, della legge 1° agosto 1959, n. 704.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-139-bis