Art. 1

In vigore dal 23 gen 1934
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo con la legge 18 dicembre 1927, n. 2595; Visto l', n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Capo del Governo Primo Ministro, Ministro per gli affari esteri, per l'interno, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per le corporazioni e con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'agricoltura e le foreste, e per le comunicazioni; Abbiamo decretato e decretiamo: È approvato il testo unico delle disposizioni di legge su le acque e gli impianti elettrici, annesso al presente decreto e vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 dicembre 1933 - Anno XII VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - DI CROLLALANZA - DE FRANCISCI - JUNG - ACERBO - CIANO Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI. Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1934 - Anno XII Atti del Governo, registro 32, foglio 39. - MANCINI.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-rd-1

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